Caricamento...

EconomiaWeb Logo EconomiaWeb

Maxi deduzione per le assunzioni: come funziona il 120%

02/10/2026

Maxi deduzione assunzioni: come funziona il 120%

La disciplina della maxi deduzione per le assunzioni, introdotta con il decreto legislativo n. 216 del 2023 in attuazione della delega fiscale e successivamente consolidata nelle manovre finanziarie che si sono succedute fino al 2026, risponde a una logica precisa: ridurre il costo fiscale netto delle nuove assunzioni stabili attraverso una deduzione del costo del lavoro superiore al 100%, applicata in sede di determinazione del reddito d'impresa. Il meccanismo, nella sua formulazione base, consente di portare in deduzione il 120% del costo riferibile ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta, con percentuali incrementali — fino al 130% — per le categorie di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

Comprendere con precisione come si calcola questa agevolazione, quali soggetti ne beneficiano, quali condizioni devono essere soddisfatte e quali errori applicativi si commettono più frequentemente nella pratica professionale è indispensabile per sfruttarne appieno la portata, evitando al contempo i rischi di contestazione in sede di controllo. La misura non opera in automatico: richiede una verifica puntuale dell'incremento occupazionale netto, una corretta imputazione dei costi rilevanti e, nei casi più complessi, una lettura attenta delle istruzioni ministeriali e dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che nel tempo ne hanno precisato i contorni applicativi.

Il perimetro soggettivo è ampio — vi rientrano i titolari di reddito d'impresa in regime IRES e i lavoratori autonomi in regime IRPEF con reddito d'impresa, oltre alle imprese individuali — ma non universale, e alcune categorie di contribuenti si trovano escluse o soggette a regole specifiche. Nella pratica di studio, è soprattutto la verifica del requisito dell'incremento occupazionale netto a generare i maggiori dubbi interpretativi, in particolare quando l'organico dell'anno precedente ha subito variazioni non omogenee tra diverse categorie contrattuali.

Ambito soggettivo e condizioni di accesso all'agevolazione

Possono fruire della maxi deduzione per le assunzioni i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi del TUIR, siano essi persone fisiche — imprenditori individuali, soci di società di persone in regime di trasparenza — ovvero società di capitali ed enti commerciali soggetti a IRES; rimangono esclusi, per espressa previsione normativa, i soggetti che determinano il reddito con metodi forfettari, come i contribuenti in regime forfetario ex lege 190/2014, per i quali la deduzione analitica dei costi non è strutturalmente compatibile con la modalità di calcolo del reddito. Il requisito fondamentale per l'accesso è che le assunzioni riguardino lavoratori a tempo indeterminato, effettuate nel corso del periodo d'imposta agevolato; i contratti a termine, anche se poi trasformati, rilevano solo dalla data della trasformazione a tempo indeterminato, non retroattivamente.

Un elemento che merita attenzione specifica è la continuità dell'impresa: la norma richiede che il soggetto beneficiario abbia esercitato l'attività per almeno trecentosessantacinque giorni nell'esercizio precedente quello di riferimento, condizione che esclude di fatto le imprese costituite nell'anno immediatamente precedente dall'ambito di applicazione. Per le imprese neo-costituite nell'anno agevolato, la questione è stata oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che, non esistendo un periodo precedente di confronto, l'agevolazione non trova applicazione nel primo esercizio; una soluzione che appare coerente con la struttura incrementale della misura, ma che penalizza oggettivamente le start-up nella fase iniziale.

Meccanismo di calcolo della deduzione e incremento occupazionale netto

Il funzionamento concreto della maxi deduzione assunzioni si articola in due verifiche sequenziali: la prima è la verifica dell'incremento occupazionale netto rispetto al periodo d'imposta precedente, inteso come differenza positiva tra il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo agevolato e il corrispondente numero al termine del periodo precedente; la seconda è il calcolo della deduzione stessa, che si applica al minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente. Questa doppia limitazione — sia sul numero che sul costo — è concepita per evitare che l'agevolazione si traduca in un beneficio su costi che in realtà non rappresentano un'espansione dell'organico, ma semplicemente una riallocazione interna o un aumento retributivo dei lavoratori già in forza.

Sul piano operativo, il costo del lavoro rilevante comprende le retribuzioni lorde, i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, il TFR maturato nel periodo e le altre voci retributive contrattualmente previste; restano esclusi i costi di formazione, i rimborsi spese e i fringe benefit che non concorrano alla formazione della base imponibile previdenziale. La percentuale di deduzione ordinaria è pari al 120% del costo così determinato: significa che, a fronte di un costo del lavoro di 100, l'impresa porta in deduzione 120, generando un risparmio fiscale aggiuntivo rispetto alla deduzione ordinaria pari all'aliquota IRES (attualmente al 24%) applicata ai 20 punti percentuali eccedenti il 100%.

Per le categorie protette — lavoratori con disabilità, donne vittime di violenza, percettori di reddito di cittadinanza o delle misure di contrasto alla povertà che l'hanno sostituito, ex detenuti, giovani under 30 in particolari condizioni — la percentuale sale al 130%, con un impatto fiscale proporzionalmente maggiore che in alcuni casi può risultare determinante nella valutazione di convenienza dell'assunzione stessa. Il datore di lavoro è tenuto a documentare l'appartenenza del lavoratore alla categoria agevolata al momento dell'assunzione, poiché la maggiorazione non può essere riconosciuta a posteriori sulla base di certificazioni tardive.

Coordinamento con altri incentivi contributivi e fiscali

Una delle questioni applicative più frequenti riguarda il coordinamento tra la maxi deduzione assunzioni e gli altri strumenti di incentivazione presenti nel sistema, in particolare gli esoneri contributivi previsti da normative speciali — come quelli per l'assunzione di giovani under 36 o di donne nelle aree del Mezzogiorno — e il credito d'imposta per investimenti nel capitale umano. Il principio generale è quello del divieto di cumulo in misura tale da generare un beneficio superiore al costo sostenuto; tuttavia, la deduzione maggiorata opera sul piano fiscale mentre gli esoneri contributivi operano sul piano previdenziale, il che rende il cumulo tecnicamente possibile in misura parziale, fermo restando che la base di calcolo della deduzione deve essere ridotta degli importi oggetto di esonero contributivo, per evitare che lo stesso costo venga agevolato due volte su piani distinti.

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema con alcune risposte a interpello che, pur non avendo valore normativo generale, forniscono indicazioni utili per la gestione dei casi concreti; la posizione prevalente è che il costo del lavoro rilevante ai fini della maxi deduzione debba essere determinato al netto degli incentivi contributivi fruiti, con la conseguenza che nelle aree dove gli esoneri contributivi sono più intensi — come nel Mezzogiorno per alcune categorie — il beneficio netto della maxi deduzione si riduce proporzionalmente, pur restando in molti casi conveniente la combinazione dei due strumenti.

Adempimenti documentali e rischi in sede di controllo

La corretta fruizione della maxi deduzione per le assunzioni passa attraverso una documentazione che non deve essere costruita ex post al momento del controllo, ma predisposta contestualmente alle assunzioni e alla chiusura del periodo d'imposta; questo significa conservare non solo i contratti di lavoro e i libri unici del lavoro, ma anche la documentazione attestante l'incremento occupazionale — tipicamente un prospetto analitico che riconcilia le variazioni di organico nel corso dell'anno — e, per le maggiorazioni al 130%, le certificazioni relative alle categorie protette. In assenza di questa documentazione, il rischio concreto è che in fase di verifica l'Ufficio disconosca la deduzione nella sua interezza, con conseguente recupero dell'imposta, irrogazione di sanzioni e applicazione degli interessi.

Un profilo di rischio specifico riguarda le operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di ramo — intervenute nel periodo agevolato o in quello precedente: in questi casi, il calcolo dell'incremento occupazionale netto richiede una ricostruzione dell'organico su base omogenea, considerando sia il soggetto dante causa che quello avente causa, e le istruzioni ministeriali non sempre forniscono una risposta univoca per le fattispecie più articolate. La prassi professionale più prudente è quella di richiedere un interpello all'Agenzia delle Entrate prima di fruire dell'agevolazione in presenza di operazioni straordinarie recenti, così da ottenere una risposta vincolante che metta al riparo da contestazioni future.

Prospettive applicative per il periodo d'imposta 2026

Per il periodo d'imposta 2026, la disciplina della maxi deduzione assunzioni mantiene l'impianto strutturale delineato nei periodi precedenti, con alcune precisazioni che derivano dai chiarimenti accumulati negli anni di applicazione pratica; in particolare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate emanata nel corso del 2025 ha chiarito alcuni profili relativi al trattamento dei lavoratori part-time — da computare in termini di unità lavorative equivalenti a tempo pieno — e alla rilevanza dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale. Sul fronte delle maggiorazioni, è confermata la possibilità di applicare il 130% per i lavoratori con disabilità anche quando l'assunzione avvenga in adempimento degli obblighi di legge ai sensi della legge 68/1999, purché il costo del lavoro sia effettivamente sostenuto e documentato.

Per le imprese che stanno valutando politiche di espansione dell'organico nel 2026, la maxi deduzione per le assunzioni rappresenta una variabile rilevante nel calcolo del costo effettivo netto delle nuove risorse, in particolare nei settori ad alta intensità di lavoro dove il peso del costo del personale sull'EBITDA è strutturalmente elevato; una pianificazione attenta delle tempistiche di assunzione — privilegiando l'inizio del periodo d'imposta rispetto alla fine, così da massimizzare il costo rilevante nel periodo agevolato — e una corretta classificazione dei lavoratori nelle categorie protette possono fare la differenza tra un beneficio marginale e un risparmio fiscale di rilievo nella dichiarazione dei redditi.

Annalisa Biasi Avatar
Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to