Participation exemption e dividendi: requisiti PEX e quadro applicabile dopo il decreto fiscale 2026
11/09/2026
Dopo una sequenza normativa che ha visto il legislatore introdurre limiti quantitativi all'accesso al regime e cancellarli nel giro di tre mesi, la disciplina fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è tornata alla configurazione consolidata dalla riforma IRES del 2003.
La participation exemption regolata dall'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi esenta dal concorso alla formazione del reddito imponibile il 95% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano quattro condizioni, percentuale che scende al 41,86% per i soggetti IRPEF che operano in regime di reddito d'impresa.
La funzione dell'istituto consiste nell'evitare che lo stesso reddito venga assoggettato a imposizione più volte lungo la catena partecipativa, prima in capo alla società che lo produce e poi in capo al socio che realizza il maggior valore della partecipazione. La stessa logica governa il trattamento dei dividendi disciplinato dall'articolo 89, che esclude dal reddito del socio societario il 95% degli utili distribuiti da soggetti IRES.
Per chi gestisce portafogli partecipativi o pianifica operazioni straordinarie, la connessione tra i due istituti produce effetti pratici che vanno oltre la simmetria concettuale, perché le scelte di classificazione contabile compiute al momento dell'acquisizione condizionano il trattamento fiscale dell'uscita anni dopo.
Requisiti di accesso alla participation exemption previsti dall'articolo 87 del TUIR
L'applicazione del regime presuppone il soddisfacimento contemporaneo di quattro condizioni, la cui verifica va condotta con riferimento al momento del realizzo e all'intero periodo di possesso rilevante.
La prima riguarda la durata della detenzione, che deve risultare ininterrotta a partire dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, criterio che nella pratica colloca la soglia effettiva tra i dodici e i tredici mesi a seconda della data in cui l'operazione si perfeziona.
La seconda condizione attiene alla rappresentazione contabile, poiché la partecipazione deve risultare iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
La collocazione compiuta in quella sede vincola il trattamento successivo, perché una riclassificazione operata negli esercizi seguenti senza ragioni economiche riscontrabili può essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria con conseguente diniego dell'esenzione sulla plusvalenza realizzata.
Il terzo requisito esclude dal beneficio le partecipazioni in società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, verifica che dal 2019 non passa più attraverso un elenco di giurisdizioni ma attraverso il criterio dell'articolo 47-bis, fondato sul confronto tra il livello di tassazione effettiva applicato nel Paese estero e quello che si sarebbe applicato in Italia.
La quarta condizione chiede che la partecipata eserciti un'impresa commerciale secondo la definizione dell'articolo 55, requisito che genera il contenzioso più frequente e che la prassi considera insussistente quando il patrimonio sociale è costituito in prevalenza da immobili diversi da quelli utilizzati direttamente nell'attività.
I requisiti relativi alla residenza e alla commercialità devono sussistere in modo ininterrotto almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo, previsione che impedisce di costruire artificiosamente le condizioni di accesso poco prima della cessione e che richiede una ricostruzione documentale sull'arco di tre esercizi.
Le soglie della legge di bilancio 2026 e il ripristino operato dal decreto fiscale
La manovra approvata con la legge 199 del 30 dicembre 2025 aveva modificato in profondità l'ambito oggettivo del regime, subordinando l'esenzione al possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale o dei diritti di voto oppure, in alternativa, al valore fiscale della partecipazione pari almeno a cinquecentomila euro.
Il nuovo comma 1.1 dell'articolo 87 estendeva il criterio dimensionale anche agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, mentre una previsione parallela inserita nell'articolo 89 replicava le stesse soglie sul versante dei dividendi.
L'impianto avrebbe comportato la tassazione integrale delle plusvalenze e degli utili relativi a partecipazioni al di sotto dei parametri indicati, con effetti rilevanti sulle strutture di investimento collettivo e sulle operazioni di club deal, dove la quota del singolo partecipante risulta per definizione contenuta. Le difficoltà applicative emerse nei primi mesi dell'anno hanno però spinto il legislatore a un'inversione rapida.
L'articolo 11 del decreto legge 38 del 27 marzo 2026, convertito dalla legge 88 del 22 maggio 2026, ha abrogato integralmente i commi da 51 a 55 della manovra, soppresso il comma 1.1 dell'articolo 87 e il comma 2.1 dell'articolo 89 e riportato gli articoli 58 e 59 alla formulazione precedente.
La decorrenza fissata al 1° gennaio 2026 produce un effetto retroattivo che cancella le limitazioni fin dall'origine, con la conseguenza che le plusvalenze realizzate e i dividendi deliberati nel corso dell'anno seguono la disciplina anteriore alla manovra senza soluzione di continuità.
La vicenda lascia comunque un'indicazione operativa per chi pianifica dismissioni nei prossimi esercizi, perché la rapidità con cui il criterio dimensionale è stato introdotto e poi rimosso segnala che il tema resta nell'agenda del legislatore e che le valutazioni di convenienza costruite su orizzonti pluriennali dovrebbero considerare l'ipotesi di un ritorno della questione.
Il requisito di commercialità per holding di partecipazioni e società immobiliari
La verifica dell'esercizio di un'impresa commerciale rappresenta il punto sul quale si concentrano le contestazioni, perché le società la cui attività si esaurisce nella detenzione di beni o di partecipazioni non soddisfano la condizione secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla circolare 36/E del 2004.
La mera titolarità di quote in altre società non integra un'attività d'impresa, e la holding pura si colloca quindi fuori dal perimetro dell'esenzione quando viene ceduta.
Un percorso diverso riguarda le holding che svolgono effettivamente funzioni di direzione e coordinamento verso le controllate, fornendo servizi amministrativi, finanziari, tecnici o commerciali remunerati attraverso contratti infragruppo coerenti con i valori di mercato.
La documentazione di questi rapporti assume una duplice funzione, perché sostiene la posizione ai fini dei prezzi di trasferimento e allo stesso tempo fornisce la prova dell'esercizio di un'attività economica effettiva quando la partecipazione nella holding viene ceduta.
Per le holding che detengono partecipazioni in società operative, la normativa prevede inoltre un meccanismo di verifica che guarda alla composizione dell'attivo e rimanda ai requisiti posseduti dalle partecipate di secondo livello, criterio che impone di ricostruire la catena partecipativa nella sua interezza invece di fermarsi al primo anello.
Le società immobiliari incontrano un ostacolo di natura diversa, poiché la presunzione che assiste il patrimonio composto prevalentemente da immobili non destinati all'attività produttiva le colloca al di fuori del regime.
Restano escluse da questa valutazione negativa le imprese che costruiscono o ristrutturano immobili per la vendita e quelle che gestiscono strutture ricettive, attività che la prassi riconosce come commerciali in senso proprio.
Regime dei dividendi percepiti da società di capitali e partecipate estere
Il meccanismo previsto dall'articolo 89 fa concorrere alla formazione del reddito del socio societario il 5% degli utili distribuiti da soggetti IRES residenti, con un'imposizione effettiva contenuta che si applica indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta e dalla durata del possesso, condizioni che la participation exemption richiede invece per le plusvalenze.
La differenza tra i due regimi si riflette nelle scelte di strutturazione, perché la distribuzione degli utili accumulati prima della cessione può risultare più conveniente del realizzo della corrispondente plusvalenza quando i requisiti dell'articolo 87 non sono soddisfatti.
Quando la società che distribuisce ha sede all'estero, il trattamento dipende dal livello di tassazione effettiva applicato nella giurisdizione di residenza secondo i criteri dell'articolo 47-bis, e gli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati concorrono integralmente alla formazione del reddito del percettore.
Il contribuente conserva la possibilità di dimostrare, attraverso interpello oppure in sede di controllo, che la partecipata svolge un'attività economica effettiva sostenuta da personale, attrezzature e locali, circostanza che riporta il dividendo nel regime ordinario di esclusione.
L'allineamento tra i due istituti sul requisito della residenza semplifica la gestione dei portafogli, dal momento che la stessa verifica sulla giurisdizione della partecipata produce effetti simultanei sulla tassazione degli utili percepiti durante la detenzione e su quella della plusvalenza realizzata al momento dell'uscita.
La coerenza non elimina però la necessità di aggiornare l'analisi nel tempo, perché le condizioni di tassazione effettiva di uno Stato possono mutare a seguito di riforme locali senza che la struttura partecipativa subisca modifiche.
Adempimenti dichiarativi, documentazione e profili di contenzioso
La fruizione del regime non richiede istanze preventive né comunicazioni all'Amministrazione, perché la società che ritiene di possedere i requisiti applica l'esenzione direttamente in dichiarazione indicando la quota non imponibile tra le variazioni in diminuzione del quadro RF.
La struttura autodichiarativa trasferisce sul contribuente l'onere di conservare la prova delle condizioni di accesso, che l'ufficio può contestare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che si allunga a sette anni quando la dichiarazione risulta omessa.
Il corredo documentale che sostiene la posizione comprende i bilanci delle partecipate relativi ai tre esercizi rilevanti, i contratti infragruppo con le relative fatture, le delibere consiliari che attestano le scelte di classificazione, i verbali assembleari e la documentazione che prova l'operatività effettiva della società ceduta, dalle buste paga del personale ai contratti di locazione degli immobili strumentali.
La ricostruzione a posteriori di questo materiale, quando l'accertamento arriva a distanza di anni e la partecipata è uscita dal perimetro del gruppo, si rivela in genere un'operazione difficoltosa.
Il contenzioso si concentra sul requisito di commercialità e sulla legittimità della classificazione contabile, terreno sul quale l'Agenzia ha mantenuto negli anni una posizione restrittiva verso le holding e le società a prevalente contenuto patrimoniale.
La Corte di cassazione ha consolidato un orientamento che impone una verifica di natura sostanziale, rivolta all'attività effettivamente esercitata dalla partecipata piuttosto che alla formulazione dell'oggetto sociale o alla forma giuridica adottata.
Questa impostazione offre margini difensivi alle società che hanno documentato l'effettività delle attività svolte, ma non riduce l'alea che accompagna le situazioni di fatto ambigue, come la holding che fattura servizi alle controllate senza disporre di una struttura organizzativa proporzionata oppure la società operativa che ha progressivamente dismesso l'attività produttiva conservando il solo patrimonio immobiliare.
La verifica preventiva delle condizioni, condotta prima di impostare l'operazione anziché dopo averla conclusa, resta la misura che riduce in modo più sensibile il rischio di contestazione.
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