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Regime impatriati 2027: requisiti, misura dell'agevolazione e adempimenti per chi trasferisce la residenza in Italia

12/08/2026

Regime impatriati 2027: cosa cambia in Italia

Chi valuta oggi il trasferimento della propria residenza fiscale in Italia si muove dentro un impianto normativo che ha cambiato natura rispetto a quello disegnato nel decennio precedente, perché l'accesso al beneficio non dipende più soltanto dal rientro dopo un periodo all'estero ma dal possesso di caratteristiche professionali che la norma individua in modo puntuale.

Il regime impatriati 2027 non nasce da una nuova riforma, quanto dalla proiezione temporale delle regole introdotte dal decreto legislativo 209 del 2023 e successivamente ritoccate, tanto che chi ha spostato la residenza nel 2024 attraversa il 2027 come quarto dei cinque periodi d'imposta agevolati e chi lo farà nel 2027 apre in quell'anno il proprio quinquennio.

Le posizioni attive in quell'esercizio saranno però governate da corpi normativi diversi, dato che la disciplina precedente resta applicabile a chi ha trasferito la residenza anagrafica entro la fine del 2023 e produce ancora effetti su alcune situazioni prorogate, mentre l'orizzonte 2027 porta con sé una restrizione destinata a incidere sulle scelte di pianificazione internazionale.

Le due discipline che convivono nel regime impatriati 2027

La linea di separazione fra le regole applicabili passa dalla data di trasferimento, poiché l'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 continua a valere per chi ha spostato la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 e sconta percentuali di esenzione più favorevoli, mentre l'articolo 5 del decreto legislativo 209 del 2023 governa i trasferimenti avvenuti dal periodo d'imposta 2024 in avanti.

Sotto la vecchia disciplina l'abbattimento della base imponibile arrivava al settanta per cento, con la punta del novanta per cento per chi si stabiliva in una regione del Mezzogiorno, e la durata quinquennale poteva raddoppiare in presenza di figli minori o dell'acquisto di un immobile residenziale. Le proroghe esercitate a suo tempo continuano a produrre effetti negli anni successivi, e questo spiega perché nel 2027 convivano contribuenti che applicano percentuali diverse a parità di situazione professionale.

Il testo del 2023 ha subito nel frattempo modifiche, fra cui quelle introdotte dall'articolo 22 della legge 132 del 2025, che ha precisato alcuni requisiti temporali e il trattamento dei lavoratori autonomi. Sul versante interpretativo, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto nel biennio successivo una serie consistente di risposte a interpello sui requisiti di qualificazione, sul periodo minimo di permanenza all'estero e sull'accesso da parte di soggetti che non sono mai stati residenti in Italia.

Requisiti di accesso e verifica della residenza fiscale

L'ingresso nel regime richiede la compresenza di condizioni che la norma elenca senza margini interpretativi ampi, a partire dall'assenza di residenza fiscale italiana nei tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, termine che sale a sei anni per chi torna a lavorare per lo stesso soggetto presso cui era impiegato all'estero e a sette quando quel soggetto appartiene al medesimo gruppo del datore precedente al trasferimento all'estero.

Il contribuente deve inoltre impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, sotto pena di decadenza con recupero delle imposte risparmiate e degli interessi, deve svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato e deve possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione individuati mediante rinvio alla disciplina sull'ingresso dei lavoratori altamente qualificati e a quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Quest'ultima condizione, assente nella versione precedente della norma, esclude dal beneficio profili che fino al 2023 vi accedevano senza difficoltà.

La verifica della residenza segue i criteri dell'articolo 2 del TUIR, riscritto dallo stesso decreto del 2023 con l'introduzione della presenza fisica come elemento autonomo e con la definizione del domicilio come luogo di sviluppo principale delle relazioni personali e familiari, mentre l'iscrizione anagrafica opera come presunzione superabile con prova contraria. Chi conserva nel Paese di provenienza legami familiari, patrimoniali o contrattuali di rilievo si espone a contestazioni sulla decorrenza effettiva della residenza italiana.

Ricorre con frequenza la posizione di chi ha trascorso anni all'estero in distacco o con contratti a termine senza formalizzare mai il trasferimento della residenza: in questi casi il requisito di non residenza pregressa non risulta soddisfatto e l'accesso resta precluso a prescindere dalla durata effettiva della permanenza. Costruire per tempo un fascicolo documentale robusto, con iscrizione all'AIRE, contratti di locazione, utenze e rapporti bancari locali, riduce sensibilmente il rischio in sede di controllo.

Misura dell'agevolazione, tetto di reddito e categorie escluse

I redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati e quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del cinquanta per cento, entro un limite annuo di reddito agevolabile pari a seicentomila euro oltre il quale si applica la tassazione ordinaria. Il tetto non viene ridotto in proporzione quando il trasferimento avviene a metà anno, circostanza che può rendere conveniente collocare l'ingresso in un momento piuttosto che in un altro.

La quota che concorre al reddito scende al quaranta per cento, con esenzione quindi del sessanta per cento, quando il lavoratore si trasferisce insieme a un figlio minore oppure quando durante il periodo agevolato nasce o viene adottato un minore, e in quest'ultimo caso il trattamento più favorevole decorre dal periodo d'imposta in corso al momento dell'evento e copre gli anni residui. Il beneficio non allunga la durata, che resta ferma a cinque periodi d'imposta a partire da quello del trasferimento.

Rispetto alla disciplina precedente il perimetro dei redditi si è ristretto, perché il reddito d'impresa non rientra più fra le categorie agevolabili, mentre restano fuori come in passato i redditi fondiari, quelli di natura finanziaria e i proventi da partecipazioni. La conseguenza pratica riguarda soprattutto chi esercita l'attività attraverso una struttura societaria, dato che dividendi e utili non beneficiano della riduzione e i compensi da amministratore rilevano solo quando si qualificano come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La scelta della forma giuridica va quindi definita prima del trasferimento.

Divieto di cumulo con la flat tax dal 2027 e proroghe transitorie

La novità che segna l'orizzonte dell'anno riguarda il rapporto con l'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero destinata ai nuovi residenti, perché il decreto fiscale del 2026, nel testo convertito, ha stabilito che dal periodo d'imposta 2027 il cumulo fra quel regime e l'agevolazione per gli impatriati è espressamente vietato. Il divieto originariamente formulato citava soltanto la vecchia norma del 2015, lasciando aperta una lettura che alcuni contribuenti hanno utilizzato per applicare entrambe le misure.

Chi trasferisce la residenza entro il 31 dicembre 2026 si colloca ancora nella finestra precedente, con una posizione difendibile sul piano letterale ma esposta a contestazione sistematica, mentre per i trasferimenti dal 1° gennaio 2027 la preclusione riguarda entrambe le versioni del regime e non lascia spazio ad argomentazioni alternative. Chi sta valutando adesso il rientro dovrebbe quindi verificare quale delle due misure produca il risparmio maggiore rispetto alla composizione effettiva del proprio reddito, poiché la scelta diventa esclusiva.

Sul fronte delle proroghe, la disciplina in vigore dal 2024 non prevede alcuna estensione oltre il quinquennio, a differenza di quella precedente. Sopravvive soltanto una previsione transitoria a favore di chi ha trasferito la residenza anagrafica nel corso del 2024 avendo acquistato entro il 31 dicembre 2023 un immobile residenziale destinato ad abitazione principale, ipotesi in cui il beneficio prosegue per tre periodi d'imposta ulteriori. Sono situazioni destinate a produrre effetti proprio negli anni compresi fra il 2027 e il 2031.

Adempimenti dichiarativi, lavoro da remoto e convenzioni contro le doppie imposizioni

Il lavoratore dipendente attiva l'agevolazione presentando al datore di lavoro una richiesta scritta con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di trasferimento, dell'impegno a mantenere la residenza e degli altri elementi richiesti, dopodiché il sostituto applica la ritenuta sulla quota imponibile ridotta. Quando la richiesta non viene presentata o il datore non vi dà seguito, il recupero avviene direttamente in dichiarazione, ferma restando la responsabilità del contribuente sulla sussistenza dei presupposti.

La compilazione dei quadri dedicati al lavoro dipendente e al lavoro autonomo richiede l'esposizione dell'ammontare lordo, della quota esente e del codice identificativo del regime applicato, con la necessità di distinguere fra vecchia e nuova disciplina attraverso codifiche differenti. Errori in questa fase possono condurre al disconoscimento del beneficio in sede di liquidazione automatizzata, con un contenzioso che si apre su un adempimento formale anziché sul merito dei requisiti.

La condizione di chi lavora da remoto per un committente o un datore estero ha generato una casistica interpretativa consistente, perché il reddito rileva come prodotto in Italia in ragione del luogo in cui l'attività viene materialmente svolta, indipendentemente dalla sede del soggetto che eroga il compenso. L'Agenzia ha confermato l'accesso al beneficio anche in queste situazioni, purché ricorrano tutti i requisiti soggettivi, ma la documentazione della presenza fisica sul territorio diventa determinante in caso di verifica.

Resta poi il raccordo con i trattati contro le doppie imposizioni sottoscritti dall'Italia, che assegnano la potestà impositiva in modo differenziato a seconda della tipologia di reddito e della permanenza nello Stato della fonte, con meccanismi di credito d'imposta che interagiscono con la parziale esenzione interna. Ottimizzare la posizione italiana senza verificare quella estera produce spesso oneri imprevisti, e questo suggerisce di impostare l'analisi sui due ordinamenti contemporaneamente prima di fissare la data del trasferimento.