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Holding familiare: quando conviene e i suoi limiti

02/10/2026

Holding familiare: quando conviene e i suoi limiti

Chi valuta la costituzione di una holding familiare arriva spesso dal professionista con un'idea dello strumento costruita su modelli stranieri o su letture molto semplificate, nelle quali la capogruppo diventa una protezione automatica dal fisco o un modo per passare l'azienda ai figli senza costi, mentre nell'ordinamento italiano la holding ha regole precise, vantaggi misurabili e limiti che la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha reso via via più chiari.

Per capire se ha senso costituirla bisogna partire dalla funzione che deve svolgere nel patrimonio di famiglia, perché la stessa struttura che permette a un gruppo con più società operative di reinvestire gli utili con un carico fiscale minimo può tradursi, per chi detiene una sola partecipazione e poca liquidità, in costi amministrativi e in una rigidità difficile da smontare quando le esigenze dei soci cambiano.

Dal punto di vista giuridico la holding familiare è una società, di solito una S.r.l. e più raramente una S.p.A. o una società semplice, che detiene le partecipazioni nelle società operative del gruppo, eventuali immobili e strumenti finanziari, con i familiari come soci, e che svolge una funzione di governo della proprietà, lasciando la gestione dell'impresa alle partecipate e offrendo un contenitore dentro cui inserire patti di famiglia, trust e clausole statutarie pensate per durare nel tempo.

Quando conviene costituire una holding familiare e quali costi comporta

Prima di qualsiasi valutazione fiscale bisogna mettere sul tavolo i costi di struttura, perché una holding familiare comporta spese di costituzione, una contabilità ordinaria in più, il bilancio da depositare ogni anno, l'eventuale organo di controllo quando si superano i limiti dell'art. 2477 del Codice Civile e, più in generale, la gestione amministrativa di un gruppo organizzato su due livelli.

Se il patrimonio si riduce a una sola società operativa che distribuisce utili in modo irregolare, il beneficio fiscale della holding si limita spesso a poche migliaia di euro l'anno e difficilmente copre queste spese, mentre la struttura comincia a dare risultati concreti quando ci sono più partecipate con flussi di dividendi stabili e un progetto preciso di reinvestimento degli utili da parte della capogruppo.

Un aspetto che molti clienti trascurano in fase di progettazione riguarda l'uscita dalla struttura, perché sciogliere la holding o riportare le partecipazioni in capo ai soci comporta costi fiscali e notarili spesso rilevanti, e capita con una certa frequenza che nel giro di cinque o dieci anni gli equilibri familiari cambino, con un figlio che lascia l'azienda o un socio che vuole liquidare la propria quota.

Anche il rischio di contestazione va messo in conto, dal momento che l'amministrazione finanziaria guarda con attenzione alle operazioni straordinarie che coinvolgono le holding familiari, in particolare conferimenti, scissioni, assegnazioni ai soci e cessioni di partecipazioni, e chiede che ogni scelta sia sorretta da ragioni economiche documentate; nei casi dubbi lo strumento più sicuro resta l'interpello preventivo previsto dall'art. 11 dello Statuto del contribuente, mentre le risposte già pubblicate nella sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate aiutano a capire come sono stati trattati casi simili.

Tassazione di dividendi e plusvalenze nella holding familiare

Il vantaggio fiscale più citato riguarda i dividendi che le società operative distribuiscono alla holding, che in base all'art. 89 del TUIR, se la partecipata non risiede in un paese a fiscalità privilegiata, concorrono a formare il reddito imponibile IRES solo per il 5% del loro ammontare, con un'imposta effettiva dell'1,2% contro il 26% che si pagherebbe se gli stessi utili arrivassero direttamente ai soci persone fisiche.

Grazie a questo meccanismo la capogruppo può accumulare la liquidità prodotta dalle partecipate e reinvestirla in nuove iniziative o nell'acquisto di altre partecipazioni, e un trattamento simile vale per le plusvalenze realizzate cedendo una partecipata, che con la participation exemption dell'art. 87 del TUIR sono esenti al 95% se la partecipazione è posseduta da almeno dodici mesi, è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso e riguarda una società commerciale non residente in un paese a fiscalità privilegiata.

Quando gli utili escono dalla holding per arrivare ai soci, la tassazione si applica comunque, perché dopo la fine del regime transitorio nel 2022 i dividendi percepiti da persone fisiche fuori dall'esercizio d'impresa scontano la ritenuta del 26% indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata, per cui la holding sposta nel tempo il momento del prelievo e permette di decidere quando distribuire, senza cancellare l'imposta finale.

Per i patrimoni composti da immobili non strumentali o da portafogli finanziari si sceglie talvolta la società semplice, che non può accedere alla participation exemption e imputa i dividendi ai soci per trasparenza secondo la loro natura, con il limite di una responsabilità illimitata che molte famiglie preferiscono evitare.

Costituire la holding con il conferimento delle partecipazioni

Il modo più diffuso per costituire una holding familiare consiste nel conferire le partecipazioni delle società operative in una nuova S.r.l., ricevendo in cambio le quote della capogruppo, e qui entra in gioco l'art. 177, comma 2, del TUIR, che prevede il cosiddetto realizzo controllato: se la holding acquisisce o incrementa il controllo di diritto della società conferita, il valore di realizzo per chi conferisce è pari all'aumento di patrimonio netto della holding, e iscrivendo le partecipazioni allo stesso valore fiscale che avevano in capo ai soci non emerge alcuna plusvalenza.

Per chi detiene quote di minoranza, il comma 2-bis estende un regime simile ai conferimenti di partecipazioni qualificate in società partecipate esclusivamente dal conferente o, con le modifiche della riforma fiscale, dal conferente insieme ai suoi familiari, una soluzione pensata proprio per le holding di famiglia che però richiede di verificare con precisione le soglie di partecipazione, anche quando la società conferita è a sua volta una holding.

Sul fronte dell'abuso del diritto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse risposte a interpello che il conferimento con realizzo controllato non è di per sé elusivo, valutando caso per caso se l'operazione nel suo complesso, compresa l'eventuale cessione successiva della partecipata in regime PEX, risponda a ragioni economiche reali, perché in caso contrario può essere riqualificata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 212/2000.

Chi ha già fatto un conferimento senza controllare con cura i requisiti, o senza lasciare traccia scritta delle ragioni che lo hanno motivato, deve sapere che le contestazioni arrivano spesso anni dopo, magari quando la holding ha già venduto la partecipata, e per questo conviene conservare delibere e piani industriali che dimostrino la logica imprenditoriale della riorganizzazione.

Passaggio generazionale con holding familiare, patto di famiglia e trust

Nelle imprese con più figli e un fondatore che vuole organizzare la successione, la holding familiare permette di tenere unito il controllo del gruppo anche quando le quote si dividono tra gli eredi, perché lo statuto della S.r.l. può contenere clausole di prelazione, gradimento, tag along e drag along che regolano l'ingresso di terzi e la vendita delle quote, oltre a categorie di quote con diritti particolari che separano la proprietà dalla gestione.

Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile, può avere come oggetto le quote della holding invece delle singole partecipazioni operative, e in questo modo il fondatore assegna il controllo al figlio che guiderà l'azienda mentre gli altri legittimari vengono liquidati con denaro o con beni diversi, evitando che una parte dell'impresa debba essere ceduta per soddisfare chi resta fuori; il trasferimento può inoltre beneficiare dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, a condizione che il beneficiario mantenga il controllo per almeno cinque anni.

Con il trust si aggiunge un ulteriore livello di governo, perché il trustee detiene le quote della holding seguendo le regole fissate dal disponente nell'atto istitutivo, con criteri di distribuzione e condizioni che orientano la gestione senza lasciare ai beneficiari la possibilità di intervenire direttamente sugli organi sociali; la fiscalità del trust, compreso il trust autodichiarato, è stata però oggetto della circolare n. 34/E del 2022 e di diverse prese di posizione dell'Agenzia che ne hanno ristretto l'utilizzo in alcune situazioni, per cui prima di adottarlo bisogna confrontarne con attenzione costi e reale utilità con quanto si può già ottenere attraverso un buon statuto della holding.

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.